CARABINIERE CONDANNATO PER OMESSA CUSTODIA DI ARMI: UNO SPUNTO SULLA FATTISPECIE CRIMINOSA

(di Marco Valerio Verni)
La notizia apparsa su alcuni organi di stampa nei giorni scorsi, riguardante la condanna di un carabiniere che, secondo quanto ivi riportato, avrebbe, nel febbraio dello scorso anno, mostrato l’arma di ordinanza a due ragazze, delle quali aveva evidentemente “attirato l’attenzione”, consentendo loro di maneggiarla e di scattare delle foto con i cellulari, offre l’occasione per trattare del reato di “omessa custodia delle armi” che, come si vedrà dalla copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia, può concretizzarsi in variegate condotte commissive od omissive.

Tale fattispecie criminosa è stata disciplinata dal Legislatore già a partire dal 1930, allorquando venne prevista nel codice penale italiano che, all’art. 702 (rubricato “Omessa custodia di armi”), così stabiliva: “È punito con l’ammenda fino a lire duecentomila chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d’armi:

  1. consegna o lascia portare un’arma a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;

  2. trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;

  3. porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone”.

  4. Leggi tutto, clicca QUI
Condivisione
Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Lascia un commento