Aspettativa di servizio per motividi studio. Militare dovrà rimborsare oltre 120mila euro all’amministrazione

Un militare, è stato condannato al pagamento dell’importo di € 123.695,72, in favore dell’Amministrazione di appartenenza, in quanto collocato in aspettativa dal servizio per motivi di  studio, al fine di poter frequentare un corso per dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Omissis. L’aspettativa gli era stata concessa  dal giugno del 2011 e fino al termine del ciclo di dottorato, fissata a fine dicembre 2013.

Nel mese di maggio 2014, il militare era riuscito ad ottenere un ulteriore periodo di aspettativa per partecipare al quarto anno integrativo del corso, al quale era stato ammesso dal Collegio dei docenti onde consentirgli il completamento e la consegna della tesi di dottorato.


Nel febbraio 2016, non avendo nel frattempo riassunto servizio, il Comandante di Reparto di appartenenza lo aveva convocato per avere notizie in merito al protrarsi del dottorato e all’esito finale dello stesso. Il militare produceva le note con cui il docente e il  coordinatore del corso gli facevano presente che, non avendo  completato in tempo utile la tesi di dottorato, non era stato ammesso a  sostenere l’esame finale entro il termine di chiusura già prorogato alla fine del dicembre del 2014.

A quel punto, l’amministrazione militare, ritenendo non giustificata l’assenza dal servizio, contestava al dipendente un debito pari alla retribuzione nel frattempo percepita oltre il termine di scadenza del
periodo di aspettativa formalmente autorizzato. Seguiva, quindi, l’azione erariale, in seguito alla quale, veniva riconosciuta la condotta causale e l’elemento soggettivo della colpa grave in relazione al danno erariale afferente al periodo compreso tra  dicembre 2014 e  maggio 2016, ovvero dal giorno successivo alla decisione dell’Ateno di escludere l’Assuntore dall’esame finale di dottorato, sino alla data in cui lo stesso aveva ripreso servizio, durante il quale aveva continuato a percepire il trattamento economico corrispondente al grado ricoperto senza, però, prestare le corrispondenti mansioni.

Il dipendente del ministero della difesa veniva, quindi, condannato al risarcimento del danno di euro 78.834,71, comprensivo di tutti gli oneri accessori di natura previdenziale. Avverso tale decisione, il militare interponeva appello chiedendo, in via principale e nel merito, la riforma della sentenza impugnata, col proscioglimento dagli addebiti contestati e la riduzione del danno insistendo sull’ammissione della prova testimoniale.


Il 7 giugno 2019, il militare faceva presente di essere stato assolto dal Tribunale militare di Roma,  dalle imputazioni per i reati di truffa pluriaggravata, falso e di diserzione relativamente al periodo dicembre 2014 –  maggio 2016; al riguardo metteva in evidenza che tale proscioglimento è stato motivato col fatto che gli elementi probatori raccolti non sono stati ritenuti sufficienti per accertare la consapevolezza delle condotte criminose che gli erano state contestate, per cui, secondo il giudice militare, all’origine del comportamento vi sarebbe stato una sorta di incolpevole equivoco.

Estratto della sentenza della Corte dei Conti

L’appello è infondato. Secondo i giudici, non vi è nessuna incidenza sulla congruità e logicità della motivazione hanno avuto i riferimenti che il giudice ha effettuato ai periodi antecedenti a quello appena considerato.

Il Collegio – si legge nella sentenza -non può condividere siffatte deduzioni. La missiva inviata dall’Università di Omissis era pervenuta al Reparto di appartenenza nel marzo 2015, ma il militare  si è fatto carico di ritirarla dopo ben un anno, precisamente nel mese di febbraio 2016, per poi decidersi a riprendere servizio nel maggio dello stesso anno.

Ora, anche a voler ritenere che nessun avviso gli fosse stato recapitato dal servizio di protocollo del reparto di appartenenza circa il fatto che era pervenuto un plico dell’università, non si può, però,
ragionevolmente sottacere la circostanza che l’appellante fosse perfettamente consapevole che la durata legale del corso di dottorato era fissata a fine dicembre 2013, e che la proroga del periodo di aspettativa era stata concessa fino a fine dicembre 2014, data oltre la quale non sarebbe stato possibile godere di alcun altro periodo di assenza per la semplice ragione che nessuna altra attività, didattica, di tutoraggio, di ricerca e di esami concernenti il corso di dottorato, sarebbe stata legalmente attuabile, il tutto non senza considerare che entro il dicembre 2014, il militare non era riuscito a completare la tesi, per cui non avrebbe potuto all’evidenza sostenere l’esame finale entro tale data.

Come si può agevolmente osservare – sostengono i giudici – si tratta di profili che, se rapportati alla figura di un ufficiale in servizio permanente effettivo col grado di capitano, ovvero di un dipendente dotato di un elevato grado di professionalità e di conoscenza degli obblighi connessi alla qualificae al rapporto di servizio instaurato con l’amministrazione militare, non possono che apparire sintomatici di una condotta gravemente colposa.

Sotto questo profilo deve essere, dunque, condivisa la sentenza appellata per la parte in cui ha esposto, con congrua, quanto logica motivazione, le ragioni dell’addebito, sostanzialmente ravvisando gli elementi della colpevolezza inescusabile del militare nei profili sin qui considerati.

Quanto alla sentenza del luglio 2018, con la quale il Tribunale penale militare di Roma ha mandato assolto l’ufficiale dalle imputazioni per i gravi reati contestatigli in relazione ai fatti di causa, vale osservare che con tale pronuncia è stato escluso il dolo penale, ma ciò non può avere alcun valore di antecedente logico – giuridico in un processo per responsabilità amministrativa in cui, invece, ai fini dell’addebito risarcitorio è sufficiente l’inescusabile negligenza, elemento soggettivo che, alla luce di quanto sin qui osservato, non può che ritenersi esistente nella condotta del militare.

La Corte dei conti, respinge l’appello in epigrafe e, perl’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l’appellante alle spese del grado che liquida in Euro 80,00 (Ottanta/00).




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