Alzabandiera alle 08:05 ma non riesce ad indossare la divisa Cinque mesi di reclusione militare

Il Tribunale militare di Verona lo aveva già giudicato e ritenuto responsabile del reato di disobbedienza aggravata e continuata. L’ufficiale dell’ Esercito italiano, in seguito ad un comportamento che tenne dal 3 giugno al 21 agosto 2015, venne accusato e condannato alla pena di cinque mesi di reclusione militare, .

Il Tribunale Militare di Verona malgrado la condanna, aveva però concesso la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

La Corte Militare di Appello però , relativamente ai fatti contestati dal 3 giugno 2015 al 5 giugno al 21 agosto 2015, condannò il militare per la sola condotta del 4 giugno 2015,riducendo la pena a tre mesi di reclusione militare, confermando la sentenza di primo grado nel resto.

Da questo procedimento, si evince chiaramente l’interpretazione dei giudici sull’attività lavorativa relativa all’espletamento del lavoro straordinario. Il Militare è stato punito soltanto per non aver eseguito l’ordine impartitogli categoricamente da un Colonnello, anche davanti ad altre persone.

In sostanza, il Capitano non si presentò ad alcune cerimonie dell’ alzabandiera, che segnavano l’inizio dell’attività lavorativa e che dovevano vedere la partecipazione, indossando la divisa, di tutto il personale con l’eccezione di quello che svolgeva servizio strettamente necessario per il funzionamento dell’ufficio.

A detta del Capitano, per partecipare a tale cerimonia, fissata per le ore 08:00 del mattino, il Comandante avrebbe dovuto autorizzare l’espletamento del lavoro straordinario qualche minuto prima della cerimonia, per potergli così permettere di indossare la divisa . La richiesta venne respinta dal comando di appartenenza.

Con missiva del 30 marzo 2015 il capitano espose la sua posizione ribadendo la volontà di essere retribuito per il tempo impiegato alla vestizione necessaria per partecipare all’alzabandiera e preannunciando che fino a quando sarebbero perdurate le condizioni in atto, egli si riteneva non in grado di presenziare alla cerimonia, dalla quale si reputava escluso.


La risposta del Colonnello non si fece attendere, ribadendo al sottoposto di effettuare la prevista timbratura alle ore 08:00 e poi a svolgere attività preparatorie all’alzabandiera che orientativamente avrebbe avuto luogo fra le ore 08:04 e le ore 08:07.

Il Capitano non si diede per vinto e continuò a mancare alle adunanze.Il 4
giugno 2015 il Colonnello gli ordinò categoricamente di presenziare all’alzabandiera e ripeté tale ordine più volte anche innanzi a testimoni.

Con missiva dello stesso 4 giugno 2015 il Capitano replicò e, pur dando atto di aver ricevuto l’ordine suddetto, ribadì l’esigenza che dovesse ancora chiarirsi come egli potesse osservarlo senza ledere i suoi diritti a percepire il compenso per l’attività lavorativa straordinaria.

In concreto il capitano non aveva partecipato all’alzabandiera, né il 4 giugno 2015, né successivamente fino al 21 agosto 2015, quando era stato collocato in riposo medico.

Da questi fatti era seguita la contestazione a suo carico del
reato di disobbedienza aggravata e continuata per tutte le cerimonie di
alzabandiera disertate dal 3 giugno al 21 agosto 2015, con la condanna alla pena di mesi cinque di reclusione militare.

Il Capitano impugnò la decisione presso la Corte militare di appello,che
con sentenza del 26 settembre – 10 ottobre 2016, riformò parzialmente
quella di primo grado e, precisato che la circostanza aggravante contestata e
ritenuta era quella di essere l’imputato rivestito di un grado, lo ha assolto dal
reato ascrittogli relativamente ai fatti contestati come avvenuti il 3 giugno 2015
e dal 5 giugno al 21 agosto 2015, perché il fatto non sussiste e, con riferimento
alla sola condotta del 4 giugno 2015, ha ridotto la pena a mesi tre di reclusione
militare, confermando nel resto.

I giudici di secondo grado hanno ritenuto reato soltanto l’omesso adempimento
dell’ordine dato il 4 giugno 2015, mentre nei giorni successivi e fino al 21 agosto 2015 non era stata acquisita la prova che l’ordine categorico fosse stato
impartito.

Il difensore del Capitano, avverso questa sentenza ha proposto ricorso in cassazione chiedendone l’annullamento. Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.


Secondo i giudici, il giorno 4 giugno 2015 l’ordine categorico del Colonnello era stato tempestivamente impartito al Capitano, con reiterazioni del suo oggetto anche in presenza di testimoni, per imporne la partecipazione all’alzabandiera dello stesso lo stesso 4 giugno 2015, con l’effetto che la disobbedienza da parte del subordinato era maturata per la stessa data del 4 giugno 2015, su questa
specifica base avendolo assolto (anche) per la mancata partecipazione alla
cerimonia del 5 giugno 2015.

La testimonianza del Colonnello, è stata con congrue
argomentazioni e in modo logicamente corretto, interpretata dai giudici di
appello nel senso che il suddetto ufficiale era giunto a impartite all’imputato
l’ordine in forma solenne di partecipare alla cerimonia dell’alzabandiera per il
giorno 4 giugno 2015.

Infondata secondo i giudici, anche la deduzione di erronea applicazione dell’art. 729, comma 2, dell’Ordinamento militare di cui al d.P.R. n. 90 del 2010.
La difesa ha prospettato che l’ordine di partecipare all’alzabandiera era stato
ritenuto correttamente, se non altro in via putativa, dal Capitano, potenzialmente lesivo del suo diritto a un equo e corretto trattamento retributivo.

Il dettato normativo invocato orienta immediatamente nel senso opposto :Il
militare deve eseguire gli ordini ricevuti “con prontezza, senso di responsabilità
ed esattezza, nei limiti stabiliti dal codice e dal regolamento, nonché osservando
scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio”, astenendosi da ogni osservazione non necessaria per la corretta esecuzione di quanto ordinato, stabilisce che il militare al quale è impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme in vigore lo faccia presente, con spirito di leale e fattiva partecipazione, a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, fermo restando che egli “è tenuto a eseguirlo se l’ordine è confermato”.


La norma prescrive, infine, che il militare ha il dovere di non eseguire
l’ordine e informare al più presto i superiori quando gli sia impartito “un ordine
manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione
costituisce comunque manifestamente reato”.

Orbene-continuano i giudici- la disposizione che il Capitano era stato chiamato a osservare, vale a dire la partecipazione all’alzabandiera, indossando la divisa, al pari di tutte le altre unità di personale, con l’eccezione di coloro che svolgevano servizio strettamente necessario per il funzionamento dell’ufficio, non conteneva,
all’evidenza, alcunché di illegale e meno che mai appariva costituire manifestamente reato o, addirittura, indirizzare il comportamento del
destinatario di essa contro le istituzioni dello Stato.

Per quanto concerne il tempo necessario, prima della cerimonia, a indossare la divisa per il militare che entrasse in servizio in quel medesimo frangente -sostengono i giudici che per integrare il reato di disobbedienza militare (art. 173 cod. pen. mil . pace) è sufficiente il dolo generico, costituito dalla volontà di rifiutare di obbedire a un ordine che appaia oggettivamente attinente al servizio, nella piena consapevolezza della ribellione funzionale e dell’attinenza al servizio dell’ordine impartito dal superiore .

La Corte di merito ha specificamente osservato che, per come messo in
essere, il comportamento di disobbedienza censurato era divenuto causa di
pregiudizio del prestigio del superiore, essendosi – la condotta dell’imputato –
dispiegata anche in presenza di altri militari, quasi tutti subordinati all’ufficiale
inadempiente, rispetto ai quali l’inosservanza dell’ordine proveniente dal
Comandante di Battaglione aveva costituito un esempio indubbiamente
riprovevole e negativo.

Confermata quindi la sentenza della Corte di Appello Militare.

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