Alcool test – L’amministrazione non può punire due volte senza le opportune verifiche – Sentenza Tar del Lazio

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L’allievo Maresciallo dei Carabinieri alza il gomito e si schianta con l’auto perdendo i sensi. Una pattuglia della Polizia lo soccorre e lo porta in ospedale. La recluta è incosciente e gli viene effettuato un prelievo ematologico col quale si evidenzia un superamento del tasso alcolemico presente nel sangue. Gli viene ritirata la patente di guida. In seguito gli viene inflitta la sanzione di 7 giorni di consegna di rigore per violazione degli art. 712-717-713-732 DPR 90/2010. Successivamente il Ministero della Difesa ne decreta l’espulsione dal 2° anno del corso triennale Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri,  non solo in relazione all’abuso di alcool, ma anche per insufficiente votazione in attitudine militare.

L'(ex) militare si rivolge al Tar Lazio che annulla il provvedimento di espulsione dal corso, in quanto non è sufficiente un singolo episodio per comprovare un abuso di sostanze alcooliche ed una insufficiente votazione in attitudine militare  al punto di decretarne l’espulsione dall’Arma. Inoltre il singolo episodio era stato correttamente sanzionato in sede disciplinare con 7 giorni di consegna di rigore .

L’Amministrazione per poter decretarne l’espulsione con le accuse di  abuso di alcol, avrebbe dovuto verificare, con le metodologie diagnostiche disponibili, se il ricorrente fosse dedito realmente e con consuetudine all’abuso di alcol, mentre nel caso di specie si parla di un episodio singolo. In ultimo , ma non meno importante, i giudici invitano l’Amministrazione a valutare  se alla luce del contenuto della sentenza, potrà essere rivisto il giudizio insufficiente quanto all’attitudine militare. Di seguito la  sentenza integrale :


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10279 del 2017, proposto da:
Omissis , rappresentato e difeso dall’avv. Michele Dulvi Corcione, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Roma, via Flaminia189;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento emesso dal Ministero della Difesa del 21.07.2017 notificato in data 31.07.2017 avente ad oggetto l’espulsione dalla frequenza del 2 anno del corso triennale allievi marescialli ed ispettori Arma dei Carabinieri ai sensi dell’art. 599 comma1 lett. a) e d), e ART.615 c. 3 TUOM;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente veniva ammesso quale vincitore al 5° corso triennale 2015/2018 di 300 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri.

Durante il secondo anno di corso, in data 28.05.2017, libero dal servizio è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida della sua autovettura; è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato nonché l’autoambulanza del locale 118, per trasportare il ricorrente al più vicino ospedale a Caserta.

In quel contesto gli agenti di P.G. hanno sottoposto il ricorrente a prelievo ematologico rilevando un’alterazione, ed il conseguente superamento, del tasso alcolemico presente nel sangue così che allo stesso è stata ritirata la patente di guida; nell’occasione il ricorrente era assolutamente incosciente e chi ha proceduto non lo ha invitato a farsi assistere da un legale di fiducia.

In conseguenza dell’episodio descritto al ricorrente è stata inflitta la sanzione di 7 giorni di consegna di rigore per violazione degli artt. 712-717-713-732 DPR 90/2010.

In data 21.07.2017 il Ministero della Difesa ha decretato l’espulsione del ricorrente dalla frequenza del 2° anno del corso triennale Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri.

Nell’unico motivo di ricorso si contesta la violazione degli artt. 599, comma 1 lett. a) e d), 615 comma 3 DPR 90/2010 nonché l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, doppia applicazione di sanzione, illogicità ed arbitrarietà della valutazione condotta dall’Amministrazione.

L’art. 599, all’ipotesi d) del primo comma, punisce l’abuso di alcool, e l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti e per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; il ricorrente è stato trovato in un’unica circostanza con tasso alcolemico superiore alla norma, ma non può dirsi che faccia abuso di alcool.

Per tale fatto è stato sottoposto ad apposita sanzione disciplinare e non può essere punito per un medesimo fatto più di una volta con sanzioni di differente specie.

Il provvedimento espulsivo è indice di una vera e propria duplicazione sanzionatoria, illegittima in ogni sua parte tanto per violazione del dato normativo testé indicato, quanto perché indice di un’attività amministrativa che eccede i limiti della ragionevolezza e della discrezionalità caratterizzanti l’agire pubblico.

Considerando che il regolamento dell’ordinamento militare per attitudine militare e professionale, intende il complesso delle qualità morali e di carattere, delle doti intellettuali e culturali e delle motivazioni ad affrontare la professione e la vita militare è illegittimo ritenere che in relazione ad un singolo episodio, verificatosi allorquando il militare era libero dal servizio e per il quale è già stato sottoposto a sanzione disciplinare di corpo, si possa ledere in maniera così grave ed irreparabile lo status professionale e/o personale del ricorrente.

Il Ministero della Difesa si costituiva con comparsa di stile depositando alcuni documenti.

Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione.

Innanzitutto va sottolineato come il ricorrente sia stato espulso dal corso ex art. 599 DPR 90/2010 non solo in relazione all’abuso di alcool, ma anche per insufficiente votazione in attitudine militare, circostanza questa che viene lambita dal motivo di ricorso perché si suppone che l’episodio in esame sia l’unica causa di una valutazione dell’attitudine militare insufficiente.

Per quanto attiene al motivo di ricorso che censura l’espulsione per l’abuso di sostanze alcoliche, il Collegio deve richiamare un precedente specifico di questa Sezione ( sentenza 639/2016) che ha affermato come il verificarsi occasionale del superamento dei limiti alcolici posti dal codice della strada, pur essendo suscettibile di costituire un fatto sanzionabile disciplinarmente, non può ritenersi condizione sufficiente, in assenza di un comprovato abuso di sostanze alcoliche, per la più grave sanzione dell’espulsione. L’Amministrazione avrebbe dovuto verificare, con le metodologie diagnostiche disponibili, se il ricorrente fosse dedito all’abuso di alcol. Non essendovi stato tale accertamento il presupposto della norma non è stato integrato; d’altronde che un singolo episodio non possa comportare un giudizio come quello richiesto dalla norma, lo si deduce dall’esame della stessa che, quanto agli stupefacenti, punisce un uso anche occasionale. Se avesse inteso utilizzare lo stesso metro anche per singoli episodi di ubriachezza lo avrebbe espressamente indicato.

Peraltro il singolo episodio è stato è stato correttamente sanzionato in sede disciplinare con 7 giorni di consegna di rigore.

Il provvedimento va, pertanto, annullato quanto al suo riferimento alla causa di esclusione prevista dall’art. 599, comma 1 lett. d, DPR 90/2010; valuterà l’Amministrazione se alla luce del contenuto della sentenza potrà essere rivisto il giudizio insufficiente quanto all’attitudine militare.

La mancanza di un orientamento giurisprudenziale consolidato relativamente ad una norma di non immediata interpretabilità consente la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate ad eccezione del contributo unificato che va restituito ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

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